Art. 1.
(Disciplina delle licenze).

      1. L'esercizio delle attività svolte all'interno di fabbricati ad uso abitativo o industriale al fine di garantire la sicurezza delle persone e di prevenire danni ai beni mobili e immobili è soggetto a licenza prefettizia.
      2. Il Ministro dell'interno con proprio decreto stabilisce i requisiti e i criteri necessari per l'ottenimento della licenza di cui al comma 1 e adotta il regolamento contenente le modalità tecnico-operative per il corretto svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.
      3. Presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una commissione composta da rappresentanti delle Forze dell'ordine, degli enti pubblici e privati nonché delle associazioni di categoria dei portieri e dei custodi abilitati ai sensi dell'articolo 2. I componenti della commissione sono nominati dal prefetto su indicazioni delle categorie rappresentate.